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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEcommerciale 2

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Título del test:
commerciale 2

Descripción:
diritto commerciale

Autor:
anna5354
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Fecha de Creación:
05/04/2024

Categoría:
Otros

Número preguntas: 23
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Temario:
A supporto della tesi sulla non configurabilità dell'impresa civile si adduce che: l'aggettivo "industriale" deve essere interpretato nel senso che la materia prima viene trasformata in prodotto finito l'aggettivo "industriale" deve essere interpretato nel senso di "produzione in serie" l’espressione “attività intermediaria nella circolazione dei beni” deve essere intesa come attività di scambio manca ogni riscontro normativo al riguardo.
Il quesito sulla configurabilità dell'impresa civile ruota attorno: solo alla portata interpretativa della locuzione "attività intermediaria nella circolazione dei beni" all'interpretazione dell'art. 2082 c.c. anche alla portata interpretativa della locuzione "attività intermediaria nella circolazione dei beni" solo al significato dell'aggettivo "industriale".
A supporto della tesi sulla non configurabilità dell'impresa civile si adduce che: non vi sono, nel sistema normativo, disposizioni che tendono ad avallare l’interpretazione per cui il termine industriale vada inteso nel senso di “non agricolo" non vi sono, nel codice civile, disposizioni che tendono ad avallare l’interpretazione per cui il termine industriale vada inteso nel senso di “non agricolo nel codice civile, l’aggettivo “agricolo” non viene mai accompagnato e contrapposto all’aggettivo “industriale” nel codice civile, l’aggettivo “agricolo” viene sempre accompagnato e contrapposto all’aggettivo “industriale”.
. Risulta preferibile ritenere non configurabile l'impresa civile perché: si trattano in modo identico le imprese agricole e quelle commerciali si evita di ridurre eccessivamente il nucleo delle imprese a cui non si applica lo statuto dell’impresa commerciale si trattano in modo identico le imprese agricole e quelle civili si evita di ampliare eccessivamente il nucleo delle imprese a cui non si applica lo statuto dell’impresa commerciale.
La soluzione preferibile in tema di impresa civile: è quella secondo cui vi sono attività che non possono essere considerate né agricola, né commerciali è quella secondo cui vi sarebbe un tertium genus di impresa oltre a quella agricola e a quella commerciale è quella secondo cui l'impresa civile sarebbe configurabile è quella secondo cui l'impresa civile non sarebbe configurabile.
Il quesito sulla configurabilità dell'impresa civile ruota attorno: all'interpretazione delle "attività bancarie" rilevanti ai fini dell'art. 2195 c.c all'interpretazione delle "attività assicurative" rilevanti ai fini dell'art. 2195 c.c all'interpretazione dell'art. 2082 c.c. anche al significato dell'aggettivo "industriale".
La tesi sulla configurabilità dell'impresa civile: è pacificamente accolta dall'aunanimità della dottrina è priva di conseguenze applicative, avendo una portata solo descrittiva per alcuni, ha supporto normativo per alcuni, non ha supporto normativo.
In merito all’impresa civile, la dottrina: era divisa in passato ma, all’esito di una recente riforma con cui il legislatore ha sancito chiaramente la sussistenza dell’impresa civile, ha ritrovato unità.è unanime nel ritenere che non sia configurabile alcuna forma di impresa civile; è concorde nel ritenere che l'attività di deposito è un'impresa civile è unanime nel ritenere che non sia configurabile alcuna forma di impresa civile; vi sono coloro che ritengono che l’impresa civile sia configurabile e coloro che, invece, ritengono rappresenti unicamente l’esito di una costruzione dottrinale;.
Risulta che le imprese: siano pacificamente civili o commerciali siano pacificamente commerciali e agricole siano pacificamente civili possano essere, secondo alcuni, anche civili.
Secondo alcuni, le imprese di pubblici spettacoli teatrali: sono imprese miste: civili e commerciali sono imprese di interesse pubblico sono imprese di interesse nazionale sono imprese civili.
Le definizioni di piccolo imprenditore contenute nel codice civile e nella legge fallimentare (prima della riforma): non dovevano essere coordinate, per individuare una definizione univoca di piccolo imprenditore perché ogni definizione ha valenza "relativa" sono rimaste entrambe in vigore nonostante le successive riforme della legge fallimentare sono state entrambe abrogate dalle successive riforme dovevano essere coordinate, per individuare una definizione univoca di piccolo imprenditore.
La legge fallimentare: concorre ad ogni effetto con il codice civile nella definizione della categoria del piccolo imprenditore contiene una definizione di piccolo imprenditore in parte analoga a quella del codice civile contiene una definizione di piccolo imprenditore del tutto analoga a quella del codice civile definisce il piccolo imprenditore unicamente al fine di stabilire la fallibilità dello stesso a prescindere dalla qualificazione operata dal codice civile.
Il piccolo imprenditore: deve sempre tenere le scritture contabili che sono sottoposte trimestralmente all’esame di un collegio di revisori deve tenere le scritture contabili se ha un fatturato annuo superiore ad euro 50.000 non è obbligato a tenere le scritture contabili se ha ricavi inferiori a duecentomila euro non è obbligato a tenere le scritture contabili.
Le imprese possono essere distinte: unicamente in base alla dimensione dell’impresa; in base alla dimensione dell’impresa, solo se gli imprenditori hanno un fatturato annuo superiore ad una soglia prevista ogni anno da un decreto ministeriale in base alla dimensione dell’impresa, solo se gli imprenditori hanno un fatturato annuo superiore ad duecentomila euro anche in base alla dimensione dell’impresa;.
Al fine di andare esente dalla dichiarazione di fallimento, un imprenditore commerciale deve dimostrare: il possesso congiunto di due dei tre criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso disgiunto di uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso congiunto di tutti e due criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso congiunto di tutti i criteri dell'art. 1, comma 2, l.f.
La riforma della legge fallimentare del 2006: fa riferimento al criterio della prevalenza contenuto nel codice civile, al fine di coordinare le definizioni di piccolo imprenditore ha definito espressamente il piccolo imprenditore non ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate dal fallimento.
Uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. è quello: della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila .
In base alla riformata legge fallimentare (dopo la riforma del 2006): possono essere considerate piccoli imprenditori se dimostrano il possesso di due su tre dei requisiti dell'art. 1, comma 2, l.f non possono mai essere considerate piccoli imprenditori possono essere considerate piccoli imprenditori se dimostrano il possesso di uno dei due requisiti dell'art. 1, comma 2, l.f possono essere talvolta considerate piccoli imprenditori.
. L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione da fallimento grava: sul creditore che formula istanza di fallimento, che è parte attiva sul creditore che interviene nel procedimento per la dichiarazione di fallimento sul debitore sul giudice delegato.
L'art. 1 l.f.: non ha subito modifiche legislative, ma è stato oggetto di pronunce di incostituzionalità nella parte in cui prevedeva che il capitale investito non doveva essere inferiore a novecento mila lire è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'imposta sulla ricchezza mobile è stato dichiarato incostituzionale è stato oggetto di pronunce di incostituzionalità, ma non ha subito modifiche legislative.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006, si prevedeva espressamente che le società commerciali: potevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se avevano investito un capitale non superiore a lire novecentomilapotevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile non potevano mai essere considerate piccoli imprenditori potevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile potevano essere talvolta considerate piccoli imprenditori.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006: si prevedeva che era piccolo imprenditore colui che esercitava l'attività d'impresa in prevalenza con il lavoro proprio non vi era una definizione di piccolo imprenditore si prevedeva che il piccolo imprenditore non fosse soggetto alle procedure concorsuali si prevedeva che il piccolo imprenditore fosse soggetto alle procedure concorsuali.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006: non erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali coloro che esercitavano l'attività d'impresa in prevalenza con il lavoro proprio erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito superiore al minimo imponibile erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile.
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