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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Commerciale 1
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Título del Test:
Commerciale 1

Descripción:
Diritto commerciale

Autor:
anna5354
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Fecha de Creación:
27/03/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 96
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Temario:
Ai fini del diritto commerciale non vi sono norme costituzionalmente rilevanti rileva l’art. 48 Cost rileva l’art. 56 Cost rileva l’art. 41 Cost.
Il diritto commerciale: è una branca del diritto a sé stante va studiato tenendo presente, tra gli altri, i principi del diritto pubblico che caratterizzano l’ordinamento giuridico presenta interferenze soltanto con il diritto privato va studiato tenendo presente solo i principi del diritto pubblico.
Ai fini del diritto commerciale: rileva, fra l’altro, anche una serie di disposizioni nel codice civile che concorre a formare lo stato dell’impresa rileva solo il t.u.f. rileva solo la Costituzione rileva solo il testo unico bancario.
Lo studio dell’evoluzione storica del diritto commerciale: è inutile perché è sufficiente conoscere il diritto vigente serve solo agli storici del diritto consente una migliore comprensione solo dei problemi della realtà empirica consente una migliore comprensione anche degli istituti.
Unitarietà dell’ordinamento: è uno dei principi che regge ogni sistema giuridico dell’era moderna significa che, nell'interpretare gli istituti fondamentali, si può prescindere dai principi fondamentali della Costituzione è uno dei principi che da sempre regge ogni sistema giuridico significa che, nell'interpretare gli istituti fondamentali, si può prescindere dai principi fondamentali della Costituzione.
Il diritto commerciale: non ha una funzione pratica non ha una funzione sociale ha come obiettivo quello di risolvere problemi della realtà ha come obiettivo quello di risolvere problemi della metafisica.
Le norme: sono suscettibili di essere comprese a prescindere dal relativo contesto storico non rispondono mai ad esigenze di un determinato periodo storico non rispondono mai ad esigenze della realtà empirica sono suscettibili di essere comprese solo se contestualizzate storicamente.
L'impresa si articola solo in forma individuale in forma solo commerciale solo in forma collettiva in forma collettiva e in forma individuale.
Le norme elaborate con riferimento a contesti specifici: non sono mai suscettibili di estensione ad altri contesti possono diventare di generale applicazione non possono diventare di generale applicazione sono sempre suscettibili di estensione ad altri contesti.
. Il compito dell'interprete è: solo quello di interpretare letteralmente la norma quello di adeguare le norme alle esigenze della realtà empirica, che è statica quello di attendere le modifiche normative da parte del legislatore quello di adeguare le norme alle esigenze della realtà empirica, che è dinamica .
Nelle codificazioni del XIX secolo: il diritto commerciale se a compiere un atto è un mercante si avvia il processo di "soggettivizzazione" del diritto commerciale si avvia il processo di "eterovestizione" del diritto commerciale il diritto commerciale si applica agli atti di commercio.
Nel diritto mercantile, nascono: forme associative atipiche per l’esercizio di attività mercantili la società a responsabilità limitata e le fondazioni la società per azioni e le fondazioni forme associative tipiche per l’esercizio di attività mercantili.
3. Il criterio della priorità temporale: determina che solo alcuni creditori "forti" partecipino alle perdite non era di matrice romanistica era di matrice romanistica determina che tutti i creditori non partecipino alle perdite .
Le logiche che governavano il diritto comune erano: protezionistiche, al fine di evitare lo sviluppo dei traffici la solennità delle forme contrattuali un orientamento di favore nei confronti del debitore la previsione di interessi sui prestiti di denaro.
Nel diritto mercantile: allo scadere del termine, l’obbligazione non produceva automaticamente interessi il giudice poteva concedere dilazioni di pagamento il giudice non poteva concedere dilazioni di pagamento allo scadere del termine, l’obbligazione produceva automaticamente interessi.
. L’istituto del fallimento: cominciò a diffondersi in età mercantile e, grazie all’applicazione di tale istituto, tutti i creditori erano chiamati a partecipare alle perdite del mercante era già presente nel diritto romano per effetto del principio della par condicio creditorum era caratterizzato dal principio della priorità temporale non riguardava i mercanti in quanto nacque solo con l’avvento del Codice del commercio.
Nel Codice del 1942: vi sono solo atti di commerciale vi è sempre la contrapposizione fra atto di commercio e atto civile gli atti sono soggetti ad una disciplina diversa a seconda del soggetto che li pone in essere gli atti sono soggetti ad una disciplina costante.
Nel diritto mercantile: le regole erano identiche a quelle del diritto comune le regole rispondevano all'esigenza della tipizzazione delle forme contrattuali le regole rispondevano all'esigenza della liberalizzazione delle forme contrattuali le regole erano distinte da quelle del diritto comune.
Le grandi compagnie coloniali: non erano caratterizzate dalla divisione del capitale in azioni non erano caratterizzate dal principio della responsabilità limitata dei soci non possono essere ritenute le prime forme di società per azioni possono essere ritenute le prime forme di società per azioni.
La tutela delle posizioni del ceto mercantile: veniva garantita dall’applicazione degli usi mercantili veniva garantita dall’applicazione del diritto comune veniva garantita dall’applicazione del diritto romano non veniva garantita.
Attraverso il negozio giuridico: si riconosce una forte rilevanza giuridica alle organizzazioni internazionali si riconosce una forte rilevanza giuridica allo Stato si riconosce una forte rilevanza giuridica al consenso manifestato dalle parti che porta alla conclusione di un accordo non tutelato dall'ordinamento si riconosce una forte rilevanza giuridica al consenso manifestato dalle parti che porta alla conclusione di un accordo tutelato dall'ordinamento.
Nell'ordinamento italiano: non risulta costituzionalmente tutelato l'interesse alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa non risulta costituzionalmente tutelato l'interesse all’accesso e alla tutela del risparmio privato risulta costituzionalmente tutelato l'interesse dei lavoratori a ricoprire cariche a contenuto gestorio nell'impresa risulta costituzionalmente tutelato l'interesse alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.
Il principio di libertà di stabilimento: non trova applicazione per le persone giuridiche si applica ai paesi non membri dell'UE opera solo per le persone fisiche opera sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Ai sensi dell’art. 41 della Costituzione italiana: l’iniziativa economica privata è libera con il limite dell’utilità sociale l’iniziativa economica privata è libera tra i privati ma quando parte contrattuale è lo Stato i prezzi dei beni sono sempre stabiliti dall’Autorità pubblica l’iniziativa economica privata è libera e non può essere in alcun modo condizionata dal perseguimento del bene pubblico l’iniziativa economica privata è libera tra i privati ma quando una parte non è una società per azioni.
I Trattati comunitari: hanno introdotto una disciplina antimonopolistica non hanno introdotto una disciplina antimonopolistica hanno perseguito l'obiettivo di diversificare le legislazioni nazionali hanno perseguito l'obiettivo di incentivare la concorrenza fra gli ordinamenti.
L'art. 45 Cost: concerne la promozione delle imprese cooperative a carattere di mutualità e con fini di speculazione individuale concerne la promozione delle imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione individuale concerne la promozione delle imprese cooperative con fine ideale concerne la promozione delle imprese cooperative a carattere di mutualità e con fini di speculazione collettiva.
Il sistema normativo italiano non è influenzato dalle Direttive comunitarie perché è un ordinamento autonomo è influenzato, in particolar modo, dalla politica legislativa europea è influenzato, in particolar modo, dalla politica legislativa portoghese non è influenzato dalla politica legislativa di altri ordinamenti .
. La nozione di “mercato” sta ad indicare: il luogo fisico in cui si riunivano i mercanti per fissare i prezzi dei beni unicamente il luogo fisico in cui avveniva la vendita dei beni unicamente il luogo fisico in cui si pattuiscono le condizioni di vendita dei beni sia il luogo fisico sia il luogo virtuale dove avvengono gli scambi.
Un'economia di mercato: non si avvale degli atti negoziali, ma solo delle direttive europee in materia è caratterizzata dalla libertà di scelta e dalla libertà di azione del privato non si avvale degli atti negoziali, ma solo delle direttive generali statali è caratterizzata dal monopolio statale.
Il mercato è un luogo: solo fisico che non crea e non conforma i sistemi di funzionamento dell’economia di mercato che non presuppone la norma giuridica "artificiale".
L'impresa può essere esercitata: solo in forma collettiva solo in forma individuale in forma "mista": individuale e collettiva anche in forma collettiva.
I criteri di qualificazione delle imprese: concernono solo le dimensioni concernono solo il tipo di attività esercitata non concernono la natura del soggetto che esercita l'attività concernono anche la natura del soggetto che esercita l'attività.
Le norme dello statuto dell'impresa commerciale: si applicano in ragione del criterio dimensionale si applicano solo in ragione del criterio qualitativo si applicano a tutte le imprese commerciali si applicano a tutte le attività d'impresa.
Dello statuto generale dell'impresa: fanno parte le norme sui segni distintivi fanno parte le norme sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese fanno parte le norme sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili fanno parte le norme sul fallimento.
Lo statuto generale dell'impresa: contiene le disposizioni che trovano applicazione solo se l'impresa raggiunge determinate soglie dimensionali contiene le disposizioni che trovano applicazione solo se l'impresa è commerciale contiene le norme sull'azienda e sul trasferimento dell'azienda contiene le norme sul fallimento.
La nozione di impresa: non è unitaria è volta a definire il diritto di uso dei beni aziendali è contenuta nella legge fallimentare è unitaria ma vi sono più articolazioni del fenomeno.
Il codice civile del 1942: costruisce la disciplina attorno alla nozione di "atto di commercio" contiene una disciplina generale in materia d’impresa e rinvia per la definizione alla disciplina di secondo grado non contiene alcuna definizione di imprenditore definisce quali siano i soggetti che possono essere considerati imprenditori.
Per dirsi configurabile un’impresa, i requisiti dell’attività ai sensi dell’art. 2082 c.c.: sono liberamente determinabili in ragione dell'attività e delle dimensioni dell'attività non devono necessariamente essere tutti presenti, purché vi sia almeno un’attività produttiva di beni e servizi non devono concorrere congiuntamente, essendo sufficiente la sussistenza anche soltanto di uno di tali requisiti devono necessariamente essere tutti presenti, concorrendo congiuntamente alla definizione di tale attività.
Il Codice di Commercio del 1882: conteneva già una nozione d'imprenditore dettava per una nozione unitaria dell'impresa dettava una disciplina che ricomprendeva ogni forma d'impresa forniva una definizione di commerciante.
Nel Codice di Commercio del 1882: esentava dall'applicazione delle leggi commerciali gli artigiani e gli agricoltori non forniva una definizione di commercianti che escludeva gli esercenti attività artigiane e gli agricoltori ricomprendeva, fra i commercianti gli artigiani e gli agricoltori forniva una definizione di commercianti che escludeva gli esercenti attività artigiane e gli agricoltori.
Con il Codice Civile del 1942 il carattere dell'imprenditorialità viene riconosciuto: solo ai commercianti e agli imprenditori agricoli solo ai commercianti solo agli imprenditori agricoli anche alle imprese artigiane.
La definizione codicistica di piccolo imprenditore: è funzionale a descrivere il fenomeno "piccola impresa" è funzionale ad escludere quali imprese sono esentate da fallimento ha valenza meramente descrittiva ha valenza applicativa rispetto allo statuto dell'impresa commerciale.
Lo statuto generale dell'impresa trova applicazione: se l'attività non ha i requisiti individuati nell'art. 2082 c.c. se l'attività è commerciale se l'attività non è agricola se l'attività ha i requisiti individuati nell'art. 2195 c.c.
Lo scopo di lucro: è un elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie "impresa" significa "lucro soggettivo" ai fini dell'integrazione della fattispecie "impresa" è un elemento naturale dell'esercizio dell'attività d'impresa è richiesto nelle società cooperative.
Risulta qualificabile come "attività d'impresa" un'attività di godimento un'attività di godimento dei beni esistenti, in cui non vi è una nuova produzione di beni o servizi anche un'attività di scambio perché essa è volta ad incrementare l’utilità dei beni (oggetto di intermediazione) mediante lo spostamento degli stessi solo un'attività di scambio perché essa è volta ad incrementare l’utilità dei beni (oggetto di intermediazione) mediante lo spostamento degli stessi.
L'attività deve essere economica ai fini dell'art. 2082 c.c. nel senso che: è sufficiente che sia rispettato un metodo lucrativo, anche se poi in concreto possono non esservi utili da distribuire è sufficiente che sia rispettato un metodo lucrativo, anche se poi in concreto può non essere deliberata la distribuzione di utili è sufficiente che la gestione sia finalizzata alla tendenziale copertura dei costi dell’attività con i ricavi è richiesto lo scopo di lucro.
Nel sistema del Codice Civile, ai fini dell'applicazione degli Statuti normativi dell'impresa, assume rilievo: l'esercizio dell'attività con determinati requisiti a tutela dello stesso imprenditore il soggetto che esercita l'attività l'esercizio dell'attività con determinati requisiti la circostanza che il soggetto, il quale eserciti l'attività, abbia l'intenzione di assumere la qualifica di imprenditore.
Il lavoratore autonomo: è una figura diversa dall'imprenditore perché è soddisfatto il requisito dell'auto-organizzazione è un imprenditore come il piccolo imprenditore non è un imprenditore come la piccola impresa è una figura diversa dall'imprenditore perché è soddisfatto il requisito dell'etero-organizzazione.
Qualifica l’imprenditore sotto l’aspetto dell’organizzazione: la natura dei diversi fattori impiegati il solo utilizzo del fattore produttivo lavoro il coordinamento dei fattori produttivi il solo utilizzo del fattore produttivo capitale.
Perseguono scopo di lucro: le imprese pubbliche le mutue assicuratrici le fondazioni le società cooperative .
L'economicità dell'attività deve intendersi riferita: all'attività dell'impresa nel suo complesso all'attività lucrativa dell'impresa ai principali atti dell'impresa ai singoli atti dell'impresa.
Risulta qualificabile come attività d'impresa: un'attività di acquisto e gestione di partecipazioni soltanto di società cooperative un'attività di mero godimento un'attività di scambio, ma solo se la produzione è artigianale un'attività d'investimento.
Le nozioni di imprenditore e di lavoratore autonomo: sono distinte e tale distinzione si basa sul requisito della professionalità coincidono sempre dato che l’imprenditore è sempre un lavoratore autonomo coincidono nel caso dell’imprenditore commerciale sono distinte e tale distinzione si basa sul requisito dell’organizzazione.
La circostanza che l’attività possa dirsi illegale od illecita: fa sì che non si produca, pacificamente, nessun effetto tipico della relativa disciplina esclude, pacificamente, che gli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa possano essere validi esclude, pacificamente, che gli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa possano essere leciti pone un problema di tutela dei terzi che instaurano rapporti con l'impresa.
In materia di impresa "per conto proprio": le opinioni in dottrina convergono ormai verso il medesimo risultato interpretativo parte della dottrina ritiene che non si crei una nuova ricchezza parte della dottrina non ritiene che sia integrato il requisito dell'attività produttiva si rinvengono plurime soluzioni interpretative in dottrina.
In tema di impresa illecita: è consentito trarre profitto o fruire degli effetti favorevoli di un comportamento illecito a tutela dei terzi secondo una parte della dottrina, si dovrebbe applicare tutta la disciplina sull'impresa secondo una parte della dottrina, si dovrebbe applicare la disciplina sull'impresa con effetti favorevoli secondo una parte della dottrina, si dovrebbe applicare la disciplina sull'impresa con effetti sfavorevoli.
Secondo una parte della dottrina, sono riconducibili alla fattispecie delle "imprese per conto proprio": le società cooperative che producono solo per i propri soci, in quanto si tratta di soggetti di diritto distinti dai soci le società c.d. società in house le aziende costituite dallo Stato o da altri enti pubblici le imprese caratterizzate dall'autoconsumo.
Secondo una parte della dottrina, il requisito della destinazione al mercato: non è necessario perché è implicito nei principi che si desumono dal sistema non è necessario perché l’acquisto della qualità di imprenditore dipende dalla volontà di esercitare un'attività d'impresa non è necessario perché l’acquisto della qualità di imprenditore dipende da fattori soggettivi non è necessario perché l’acquisto della qualità di imprenditore dipende da fattori oggettivi.
Secondo una parte della dottrina, il requisito della destinazione al mercato: coincide con quello del metodo economico coincide con quello dell'organizzazione corporativa coincide con lo scopo di lucro coincide con quello della professionalità.
Secondo una parte della dottrina, all'impresa illecita: si dovrebbe applicare la disciplina del concordato preventivo si dovrebbe applicare la disciplina dei segni distintivi a tutela dei terzi che con la medesima instaurano rapporti commerciali si dovrebbe applicare la disciplina della concorrenza al fine di evitare che l'imprenditore sleale possa trarre vantaggio dall'illiceità dell'attività si dovrebbe applicare la disciplina del fallimento.
Il requisito della liceità dell'attività: è previsto all'art. 2082 c.c è necessario ai fini della configurazione della fattispecie "impresa" è necessario ai fini dell'applicazione di tutta la disciplina dell'impresa non è previsto all'art. 2082 c.c.
L’impresa che non destina la propria attività al mercato: non è configurabile è del tutto sovrapponibile all’impresa di mercato dato che destina i frutti della propria attività a chi ne ha più bisogno è pacifico che non può sussistere l’impresa per conto proprio, atteso che la destinazione al mercato dei beni e servizi un requisito essenziale secondo parte della dottrina, non può sussistere l’impresa per conto proprio, atteso che la destinazione al mercato dei beni e servizi un requisito essenziale.
Il requisito della destinazione al mercato: è richiesto dall'art. 2195 c.c. è nozione che si pone agli antipodi rispetto a quella di "autoconsumo" non è soddisfatto se l’attività è esercitata per conto proprio perché non viene creata nuova ricchezza è richiesto dall'art. 2082 c.c.
Se non è agevole stabilire se una data attività costituisce professione intellettuale e se ricada perciò nell’ambito di applicazione dell’art. 2238 c.c.: si utilizza solo il criterio formale si basa sul carattere eminentemente intellettuale della prestazione si basa sul carattere mediamente intellettuale della prestazione si basa sul carattere lucrativo della prestazione.
Per distinguere una professione intellettuale dalle altre attività: si applica il criterio del carattere prevalentemente intellettuale della prestazione offerta si applica un criterio formale si fa riferimento unicamente agli albi professionali si applica il criterio del carattere prevalentemente intellettuale della prestazione offerta solo a coloro che sono già iscritti a determinati albi professionali.
Il professionista, in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile: può accedere alla procedura di concordato preventivo può accedere all'amministrazione controllata può essere dichiarato fallito può utilizzare gli strumenti che gli sono riservati dalla legge sul sovraindebitamento.
Il farmacista: è un imprenditore perché ha redditi molto elevati non è un imprenditore perché esercita una professione intellettuale non è un imprenditore perché è iscritto ad un albo è un imprenditore perché vende farmaci al pubblico.
Se l’espletamento di un'attività professionale richiede l’impiego di mezzi materiali e dell’opera di qualche ausiliario: il professionista può acquistare la qualità di imprenditore perché la disciplina dell'impresa si applica in ragione del criterio oggettivo il professionista non può in ogni caso acquistare la qualità di imprenditore perché la disciplina dell'impresa si applica in ragione del criterio oggettivo il professionista acquista la qualità di imprenditore perché la disciplina dell'impresa si applica in ragione del criterio oggettivo la relazione al codice civile consente una qualificazione dell'attività come impresa civile.
Risulta possibile che, nell'esercizio di una professione intellettuale, ricorrano i requisiti dell'attività d'impresa? sì, ma solo se il professionista di auto-qualifica come imprenditore no, perché vi sono differenze soggettive rispetto all'attività d'impresa no, perché vi sono differenze ontologiche rispetto all'attività d'impresa si.
Secondo parte della dottrina, i professionisti non possono acquistare la qualità di imprenditori perché: manca in particolare l'economicità, considerata l'onerosità delle prestazion manca in particolare l'economicità, considerato lo scopo di lucro perseguito dal professionista manca il carattere della non occasionalità della prestazione manca in particolare l'organizzazione .
Al professionista: si applicano tutte le disposizioni sull'impresa si applica la disciplina del fallimento si applicano le disposizioni sulla società semplice si applicano le disposizioni sulle prestazioni lavorative nell'impresa.
Risulta possibile verificare se l’esclusione dalla disciplina dell’impresa sia effettivamente dovuta al carattere intellettuale dell’attività professionale svolta? no, perché vi sono sempre differenze soggettive rispetto all'attività d'impresa no, perché l'esclusione è prevista ex lege sì, applicandosi anche il criterio formale sì, applicandosi solo il criterio formale.
Il professionista: acquista la qualità di imprenditore solo se soddisfa comunque il requisito dell'organizzazione acquista sempre la qualità di imprenditore non acquista la qualità di imprenditore acquista la qualità di imprenditore perché soddisfa comunque il requisito dell'organizzazione.
L'imprenditore agricolo: è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili solo se si tratta di impresa individuale di ridotte dimensioni è obbligato alla tenuta di alcune scritture contabili è obbligato alla tenuta delle scritture contabili è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili.
Le imprese agricole e le imprese commerciali: sono assoggettate alla disciplina dello statuto generale dell'impresa sono assoggettate alla disciplina dello statuto dell'impresa commerciale se le attività agricole sono connesse sono assoggettate in ogni caso alla medesima disciplina sono assoggettate alla disciplina dello statuto dell'impresa commerciale se le attività agricole sono essenziali.
L’imprenditore agricolo: non può fallire ma può chiedere di essere ammesso all’amministrazione straordinaria può presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo può sempre fallire alle condizioni previste dalla legge fallimentare non può fallire ma può chiedere di essere ammesso ad altre procedure come gli accordi di ristrutturazione del debito.
Può essere imprenditore agricolo: l'imprenditore che non svolge attività di allevamento da batteria solo l'imprenditore che esercita l'attività in forma individuale l'imprenditore che non svolge attività di coltivazione c.d. fuori terra, perché lo sfruttamento delle risorse naturali è essenziale anche chi svolge attività di allevamento di animali "da cortile".
Non può essere qualificato come imprenditore agricolo: colui che svolge attività di allevamento colui che si limita alla raccolta del legname prodotto dal bosco senza espletare altre attività dirette alla produzione dello stesso colui che svolge attività di sfruttamento delle energie naturali colui che si limita alla raccolta del legname prodotto dal bosco, espletando altre attività dirette alla produzione dello stesso.
Le attività agricole per connessione: necessitano, ai fini della loro qualificazione, che sussista una relazione solo soggettiva con le attività agricole essenziali sono attività non qualificabili come commerciali necessitano, ai fini della loro qualificazione, che sussista una relazione solo oggettiva con le attività agricole essenziali sono attività oggettivamente qualificabili come commerciali .
La nozione di imprenditore agricola ha valore negativo perché: l'impresa agricola non ha una disciplina favorevole all'esercizio dell'attività determina la disapplicazione della disciplina dello statuto generale dell'impresa non vi sono numerose imprese agricole nell'ordinamento italiano determina la disapplicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale .
Nell'art. 2135 c.c: si fa riferimento alla necessaria normalità dell'attività agricola rispetto ad altre attività si fa riferimento alla necessaria ausiliarietà dell'attività agricola rispetto ad altre attività assume rilievo se l’attività di trasformazione o commercializzazione sia normale per l’agricoltore con riferimento ad altri fattori come i mezzi di cui l’imprenditore agricolo si avvale si fa riferimento alla necessaria prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre attività.
L'imprenditore agricolo è: comunque soggetto a fallimento tale se non utilizza la forma organizzativa della s.p.a. tale se utilizza solo la forma organizzativa della s.p.a. chi esercita l'attività di coltivazione del fondo.
Con riferimento all'attività agricola, si parla di coerenza, sotto il profilo soggettivo, per significare che: l'imprenditore deve sfruttare la terra e le sue risorse chi esercita l'attività è già qualificabile come imprenditore agricolo l'imprenditore deve svolgere una produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale l'imprenditore non può esercitare anche attività commerciali.
Per connessione soggettiva si intende: è un concetto privo di qualsivoglia rilevanza, dato che sussiste unicamente la connessione relativa necessità dell’identità soggettiva tra chi esercita l’attività agricola essenziale e chi esercita l’attività ad essa connessa; la connessione sussistente tra più soggetti che decidono di associarsi per dar vita ad un’impresa agricola è un concetto privo di qualsivoglia rilevanza, dato che sussiste unicamente la connessione oggettiva.
L’imprenditore agricolo: non è soggetto solo ad alcune disposizioni contenute nel codice civile è soggetto alla medesima disciplina dell’imprenditore commerciale non è soggetto ad alcuna disposizione contenuta nella legge fallimentare non costituisce una categoria a sé stante, essendo venuta meno la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
Ai fini della qualificazione di un'attività come agricola: è necessario lo sfruttamento del fondo rileva che la produzione sia fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale rileva il metodo utilizzato rileva lo sfruttamento della terra e delle sue risorse.
Se si interpreta il termine "industriale" come produzione in serie: c'è spazio per l'impresa civile c'è spazio per un'impresa mista: civile e commerciale non c'è spazio per l'impresa civile non c'è spazio per un'impresa mista: civile e commerciale.
Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese: gli imprenditore che esercitano un'attività di commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo gli imprenditori che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di servizi solo gli imprenditori che esercitano un'attività intermediaria nella circolazione dei beni solo gli imprenditori che esercitano un'attività di trasporto di beni.
Alle imprese commerciali: si applicano anche le norme dello statuto generale dell'impresa si applicano solo le norme dello statuto dell'impresa commerciale non si applicano le norme sui segni distintivi (marchi etc.) non si applicano le norme dello statuto generale dell'impresa.
L’attività dell’agente di pubblicità: può rientrare nella categoria delle imprese produttrici di servizi è un'attività priva di rilievo normativo può rientrare solo nelle attività ausiliarie alle attività commerciali è un'attività mista: civile e commerciale.
L'attività di deposito: è un'attività ausiliaria all'attività commerciale non è un'impresa commerciale è un'impresa civile è un'attività connessa all'attività commerciale.
L'interpretazione del termine "industriale" nell'art. 2195 n. 1 c.c. è funzionale a delimitare l'area delle imprese commerciali è pacifica in dottrina ha una portata descrittiva non ha un rilievo applicativo.
Le attività di cui all'art. 2195 nn. 3 e 4 c.c.: sono una specificazione delle attività previste dal n. 1 dell’art. 2195 c.c. non sono una specificazione delle attività previste dal n. 1 dell’art. 2195 c.c. sono le attività ausiliarie alle attività commerciali dovevano essere menzionate nell'art. 2195 c.c. per le loro peculiarità .
L’attività del mediatore: non è un'impresa commerciale è un'attività ausiliaria all'attività commerciale è un'impresa civile è un'attività connessa all'attività commerciale.
Se si interpreta il termine "industriale" come trasformazione della materia prima in prodotto finito: c'è spazio per un'impresa mista: civile e commerciale c'è spazio per l'impresa civile non c'è spazio per l'impresa civile non c'è spazio per un'impresa mista: civile e commerciale.
Il termine "industriale" è interpretato secondo la dottrina prevalente: nel senso che sono imprese commerciali quelle che trasformano la materia prima in prodotto finito nel senso che sono imprese commerciali quelle non artigiane nel senso che sono imprese commerciali quelle caratterizzate da una produzione su larga scala nel senso che sono imprese commerciali quelle non agricole.
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