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Diritto italiano 3

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Título del Test:
Diritto italiano 3

Descripción:
Storia del diritto italiano

Fecha de Creación: 2024/02/28

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

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Con il termine communis opinio si intendeva: La visione comune di una problematica giuridica. L'interpretazione secondo equità di una questione giuridica. La coincidenza su un punto di diritto delle norme dello ius civile e del diritto canonico. La coincidenza su un punto di diritto dei pareri delle massime autorità dottrinali.

L'elevato numero di soluzioni eterogenee e divergenti, a loro volta foriere di ulteriori interpretazioni non univoche, generava: L'opinio communissima. La communis opinio. L'opinio magis communis. L'incertezza del diritto.

L'affermazione per cui la communis opinio derivava "...a doctoribus qui pondere, numero ac mensura sunt maiores..." fu coniata da: Giulio Claro. Alessandro Tartagni. Andrea Alciato. Tiberio Deciani.

L'opinio magis communis può essere definita come: L'opinio Bartoli. L'opinione più comune tra communes opiniones di segno tra loro contrario. L'opinione di Baldo su un determinato punto controverso del Volumen. L'opinione di Bartolo su un determinato punto controverso del Codex.

L'opinione communis veniva, dal punto di vista pratico, ricercata nelle raccolte di: Quaestiones. Leges. Consilia. Iura.

La communis opinio fu: Uno strumento di unificazione extra giurisprudenziale del diritto. Uno strumento di interpretazione extra giurisprudenziale del diritto. Uno strumento endogiurisprudenziale di critica giuridica. Uno strumento endogiurisprudenziale di certezza del diritto.

L'umanista Angelo Poliziano si occupò di: Rintracciare le contraddizioni interne del Corpus Iuris. Adattare il Corpus Iuris alla realtà contemporanea. Rivisitare il Corpus Iuris secondo la tradizione del Commento. Revisionare etimologicamente il Corpus Iuris.

Ludovico Bolognini è un giurista: Postaccursiano. Della Scuola dei Commentatori. Della Scuola dei Glossatori. Della Scuola Culta.

Angelo Poliziano è un giurista: Della Scuola dei Commentatori. Della Scuola dei Glossatori. Postaccursiano. Della Scuola Culta.

Maffeo Vegio è un giurista: Della Scuola dei Commentatori. Postaccursiano. Della Scuola dei Glossatori. Della Scuola Culta.

La Scuola Culta si afferma decisamente nel secolo: XII. XVIII. XIII. XVI.

Andrea Alciato è un giurista: Della Scuola dei Glossatori. Della Scuola dei Commentatori. Postaccursiano. Della Scuola Culta.

La Scuola Umanista si afferma decisamente nel secolo: XIII. XVIII. XII. XVI.

. La scuola dell'Umanesimo giuridico portò avanti una fortissima polemica culturale con: I Commentatori ed i Postaccursiani. La Chiesa e il diritto canonico. La Chiesa e l'Impero. I Glossatori ed i Commentatori.

Secondo i giuristi dell'Umanesimo giuridico, fautori del mos gallicus: Il diritto romano classico era stato salvaguardato dall'opera di Giustiniano. Il diritto romano classico era stato corrotto dal diritto canonico. Il diritto romano classico era stato corrotto dal diritto naturale. Il diritto romano classico era stato corrotto dall'opera di Giustiniano.

Insieme ad Andrea Alciato, i principali esponenti dell'Umanesimo giuridico furono: Guglielmo Budè e Bartolo da Sassoferrato. Guglielmo Budè e Giambattista De Luca. Guglielmo Budè e Giulio Claro. Guglielmo Budè ed Ulrico Zasio.

Chi definì i Commentatori come "prolissi nelle questioni facili, muti in quelle difficili e fumosi in quelle ostiche"?. Francesco Hotman. Ulrico Zasio. Guglielmo Budè. Jacopo Cuiacio.

Vennero definiti "prolissi nelle questioni facili, muti in quelle difficili e fumosi in quelle ostiche": I Glossatori. I postaccursiani. I Giusnaturalisti. I Commentatori.

Jacopo Cuiacio è un giurista: Della Scuola dei Commentatori. Della Scuola dei Glossatori. Postaccursiano. Della Scuola Culta.

Il fondatore dell'Umanesimo giuridico può essere riconosciuto nella figura di: Tiberio Deciani. Giulio Claro. Prospero Farinacci. Andrea Alciato.

Nell'"Antitribonianus" l'utilizzazione del diritto romano: Viene proposta limitatamente ai materiali della giurisprudenza romana classica. Viene proposta limitatamente al Corpus Iuris Civili. Viene decisamente propugnata. Viene proposta limitatamente a quanto in esso vi sia di ancora utilizzabile vitale.

Accanto al concetto di storicizzazione e relativizzazione del diritto romano, gli Umanisti propugnarono l'esigenza di: Costruzione pragmatica del diritto. Costruzione relativistica del diritto. Costruzione paradigmatica del diritto. Costruzione sistematica del diritto.

Nell'"Antitribonianus" viene proposta un'istanza di: Creazione di un corpus di leggi di derivazione imperiale. Ritorno alle radici del diritto romano classico. Creazione di un diritto francese completamente nuovo. Creazione di una raccolta di norme dirette alla semplificazione ed alla razionalizzazione del diritto francese.

L'"Antitribonianus" è un'opera del pensiero: Dell'Illuminismo. Del Giusnaturalismo. Di Ludovico Antonio Muratori. Della Scuola Culta.

L'"Antitribonianus" fu scritto nel 1567 d.C. da: Guglielmo Budè. Ulrico Zasio. Andrea Alciato. Francesco Hotman.

Il filone sistematico dell'Umanesimo giuridico tende a: Dare nuovo slancio alle elaborazioni delle scuole giuridiche precedenti. Fornire un quadro sistematico del diritto, con riguardo al fenomeno del consilium sapientis iudiciale. Fornire un quadro generale del diritto, con riguardo alle communis opiniones. Fornire un quadro organico e sintetico del diritto, in contrapposizione al mos italicus.

Alberico Gentili fu un giurista esponente del: Mos italicus. Mos gallicus. Bartolismo. Giusnaturalismo.

Alberico Gentili: Sostiene la tesi della prevalenza dell'aequitas rispetto allo ius civilis. Sostiene la tesi della prevalenza dell'aequitas canonica rispetto allo ius civilis. Sostiene la tesi della prevalenza del mos gallicus rispetto al mos italicus. Sostiene la tesi della prevalenza del mos italicus rispetto al mos gallicus.

Chi è l'autore dell'opera "De iuris intepretibus dialogi sex"?. Grozio. Alberico Gentili. Alberto da Gandino. Hobbes.

Quali interventi propone il Gentili per la rivitalizzazione del mos italicus?. Adeguamento storico e filologico della preparazione scientifica dei giuristi. Eliminazione dei Grandi Tribunali. Eliminazione del sistema dei consilia. Adeguamento critico della preparazione scientifica dei giuristi.

. La più famosa opera di Alberico Gentili si intitolava: De iuris interpretibus dialogi sex. Speculum iudiciale. Quaestiones de iuris subtilitatibus. De iure belli ac pacis.

Nell'epoca dei Grandi Tribunali europei nasce una nuova forma di communis opinio costituita dalle: Opiniones in disputando. Opiniones in redigendo. Opiniones in consultando. Opiniones in iudicando.

In quale nazione europea fu operante il Tribunale Camerale dell'Impero?. Germania. Francia. Spagna. Paesi Bassi.

Le opiniones in iudicando erano costituite: Dalle opiniones dei maggiori giuristi dell'epoca. Dalle opiniones dei maggiori avvocati dell'epoca. Dalle opiniones richieste dalle parti private nelle principali cause dell'epoca. Dalle decisioni dei principali tribunali europei.

A chi spetta il diritto di interinazione?. Ai Re Rotari. al condannato a morte. Al Sovrano. Al Grande Tribunale.

Cosa si intende con l'espressione "arbitrio equitativo"?. Il potere dei Tribunali di decidere applicando l'equità canonica. Il potere dei Tribunali di decidere secondo una qualsiasi norma di diritto. Il potere dei Tribunali di decidere secondo il Diritto Comune. Il potere dei Tribunali di decidere secondo verità ed equità, e non secondo diritto.

Nella sua opera intitolata "Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese", Gabriele Verri critica: La lunghezza e farraginosità dei procedimenti civili. L'incertezza del diritto derivante dalla mancanza di un codice di leggi patrie. Il procedimento di nomina dei magistrati presso il Senato di Milano. La situazione di assoluta incertezza del diritto provocata dall'esercizio, da parte dei magistrati, dell'arbitrio equitativo.

Cosa si intende con l'espressione usus fori?. Le consuetudini operanti in un determinato territorio. Le raccolte di consuetudini operanti in un determinato territorio. Le raccolte di pareri giurisprudenziali utilizzati in un determinato Tribunale. Le raccolte delle decisiones adottate da un determinato Tribunale.

Nella gerarchia delle fonti dell'epoca le sentenze dei Grandi Tribunali europei: Erano subordinate alla legge. Erano subordinate alla consuetudine. Erano subordinate al diritto naturale. Avevano valore di precedente vincolante.

La nascita dei grandi Tribunale europei fu dovuta: Alla volontà del popolo. Alla spinta culturale esercitata dai giuristi. Al volere della Chiesa. Al volere dei sovrani dell'epoca.

La competenza dei Grandi Tribunali europei si esercitava di norma: Solo in grado d'appello, sulle decisioni dei tribunali minori. In unico grado ed in appello solo per particolari materie. Solo in unico grado. In unico grado per particolari materie ed in grado d'appello sulle decisioni dei tribunali minori.

Nel periodo di riferimento, la giurisprudenza dei Grandi Tribunali europei svolge il ruolo di: Fonte sussidiaria del Diritto Comune. Fonte esclusiva nel sistema del Diritto Comune. Fonte alternativa al sistema del Diritto Comune. Fonte più vitale e creativa nell'ambito del sistema del Diritto Comune.

L'affermarsi di usi forensi a livello europeo ha comportato: Il declino delle attività giurisprudenziali svolte dal ceto dei giuristi. La nascita di una giurisprudenza fortemente differenziata per ogni territorio europeo. Il declino delle attività di interpretazione giudiziale delle norme. La nascita di un modello interpretativo tendenzialmente uniforme per tutti i grandi Tribunali europei.

I Grandi Tribunali sono definiti tali perché: Erano posti, in relazione al potere sovrano, in una posizione di assoluta vicinanza. Erano l'insieme dei Tribunali di un certo Stato. Erano centri di diffusione del sapere giuridico accademico. Erano posti al vertice della piramide giudiziaria.

Come venivano definiti i grandi Tribunale Francesi?. Regi Consigli. Parlamentari. Senato. Tribunali Camerali.

La giurisprudenza dei grandi Tribunale europei si sviluppa nel periodo compreso tra: XIV e XV secolo d.C. XV e XVII secolo d.C. XVI e XVIII secolo d.C. XVII e XVIII secolo d.C.

Cosa si intende con l'espressione "particolarismo giuridico soggettivo"?. La disciplina processuale di specifici casi giuridici. L'attribuzione di benefici legislativi in funzione dello status sociale del soggetto interessato. L'applicazione di pene determinate in base alla qualificazione sociale del soggetto interessato. L'applicazione di una normativa speciale in funzione dello status sociale del soggetto interessato.

Cosa si intende con l'espressione "particolarismo giuridico oggettivo"?. La proliferazione di diverse normative sostanziali contemporaneamente vigenti sul medesimo territorio. L'applicazione di pene determinate in base all'appartenenza a un determinato ordinamento giuridico. L'attribuzione di benefici legislativi in funzione dell'appartenenza a un determinato ordinamento giuridico. La disciplina processuale di specifici casi giuridici.

Il particolarismo giuridico: Caratterizza il sistema del Diritto Intermediario. Caratterizza il sistema del Diritto Feudale. Caratterizza il sistema del Diritto Canonico. Caratterizza il sistema del Diritto Comune.

Durante il periodo di crisi del Diritto Comune, la legislazione sovrana veniva applicata: Sempre in via subordinata rispetto al Diritto Comune. n via prioritaria ed esclusiva nelle materie oggetto di normazione sovrana. In via subordinata nelle materie normate dai diritti locali e particolari. Sempre in via prioritaria rispetto al Diritto Comune.

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