PRINCI L,M,S PT4
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Título del Test:
![]() PRINCI L,M,S PT4 Descripción: DE SANCTIS FRANCESCO |



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Sono scuole private: Quelle aperte da enti o privati con «presa d'atto» da parte della Provincia. Quelle aperte da enti o privati con «presa d'atto» da parte del MIUR. Quelle aperte da enti o privati con «presa d'atto» da parte della Regione. Quelle aperte da enti o privati con «presa d'atto» da parte del Comune. Fino agli inizi del XX secolo la menomazione fisica è stata considerata: Senza alcuna attenzione. Fattore di attenzione. Fattore di inclusione. fattore discriminante nell'integrazione sociale, motivo di esclusione. Con la Riforma Gentile vengono istituite in Italia nelle scuole elementari: le scuole speciali per fanciulli anormali e minorati fisici. Le “classi differenziali” per gli alunni con anormalità di sviluppo. Le scuole speciali per affetti da malattie contagiose. Le scuole speciali per affetti da malattie contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici. L'inserimento e l'integrazione scolastica del bambino disabile sono da sempre strettamente connessi: al livello di emancipazione sociale e culturale della società e al contesto storico di riferimento. al livello culturale della società. al livello finanziario e al contesto storico di riferimento. al contesto storico di riferimento. La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 Marzo 1953 delinea un sistema segregativo che si esprime in modalità diverse: costituendo solo classi differenziali. costituendo scuole di differenziazione. distinguendo tra classi speciali per minorati e scuole di differenziazione da un lato e classi differenziali dall'altro. costituendo classi speciali. Le classi differenziali avevano un percorso scolastico e un programma di studi: Redatto dalla scuola. Parallelo ma più lento rispetto alla scuola comune. Diverso rispetto alla scuola comune. Più breve. Le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' sono contenute nelDecreto Legislativo: 7 agosto 2019, n. 96. 7 agosto 2019, n. 296. 7 agosto 2019, n. 396. 7 agosto 2019, n. 196. Il passaggio dalla classe differenziale alla classe normale si verificò: sempre. raramente. spesso. mai. Il primo vero documento che afferma e tutela i diritti del diversamente abile in Italia è: La Legge 107/2015. La Costituzione. La Legge Gentile. La Legge 104/92. Con la Legge n.144 del 18 marzo 1968 vengono istituite apposite sezioni speciali per alunni con handicap anche nella scuola materna. L'inserimento scolastico della persona disabile è caratterizzato ancora: da un approccio prevalentemente pedagogico. da un approccio prevalentemente medico. da un approccio prevalentemente storico. da un approccio prevalentemente culturale. L' anno da considerare come quello della scoperta della “diversità” è: 1974. 1968. 2001. 1999. Negli anni ‘70 un'apposita Commissione Ministeriale prepara una relazione nella quale si inizia a parlare di una scuola che deve essere attenta alle diversità guardando l'handicap come una risorsa. La Commisione era presieduta dal Ministro: Spadolini. Falcucci. Galloni. Misasi. Nel 1971 con la Legge 118 in favore degli invalidi e dei mutilati civili, si realizza una svolta nel processo di integrazione scolastica, con l'eliminazione in tutti gli uffici pubblici, nelle scuole e nelle istituzioni di interesse sociale: delle barriere architettoniche, prevedendo norme relative al trasporto sul lavoro, sulla prevenzione e sulla riabilitazione dei soggetti con handicap. dei programmi personalizzati, prevedendo norme relative al trasporto sul lavoro, sulla prevenzione e sulla riabilitazione dei soggetti con handicap. delle classi speciali, prevedendo norme relative al trasporto sul lavoro, sulla prevenzione e sulla riabilitazione dei soggetti con handicap. delle classi differenziali, prevedendo norme relative al trasporto sul lavoro, sulla prevenzione e sulla riabilitazione dei soggetti con handicap. Le classi differenziali vengono abolite: Con la legge n. 517 del 4 agosto 1977. Con i Decreti Delegati del 1974. Con la Legge 107 del 2015. Con il Regolamento sull'Autonomia. Viene fondato lo stato giuridico dell'insegnante di sostegno nel: 1968. 1999. 2015. 1977. La parola destinata a entrare nella storia della scuola: «flessibilità» è stata introdotta: Con una Direttiva Ministeriale del 2001. Con una Circolare Ministeriale del 1975. Con il Regolamento sull'Autonomia. Con una Legge del 1968. La contitolarità dell'insegnante di sostegno nella classe in cui viene assegnato viene stabilita: Con i Decreti Attuativi della Legge 107 del 2015. Con il Regolamento sull'Autonomia. Con la legge 107 del 2015. Con la legge 5 giugno 1990, n.148 sugli Ordinamenti della Scuola Elementare. Gli anni 90 capitalizzano i quindici anni di lavoro e dopo la legge 5 giugno 1990,n.148 sugli ordinamenti della Scuola Elementare in cui finalmente si chiarisce la contitolarità dell'insegnante di sostegno nella classe in cui viene assegnato, il Parlamento approva la Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata. Tale legge completa il quadro dei diritti civili delle persone disabili. Con questa normativa si sancisce: il passaggio dallo Stato finanziario allo Stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e globali alle persone con disabilità. il passaggio dallo Stato centrale allo Stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e globali alle persone con disabilità. il passaggio dallo Stato assistenziale allo Stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e globali alle persone con disabilità. il passaggio dallo Stato umanitario allo Stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e globali alle persone con disabilità. Con la Legge-quadro 104/92 si pone al centro la persona nella sua globalità indipendentemente dallo stato e dal tipo di handicap in cui si trova, con un approccio innovativo che considera la persona disabile nel suo sviluppo unitario dalla nascita, alla presenza in famiglia, nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero. Il procedimento di integrazione scolastica previsto dalla Legge 104 può allora essere riassunto in quattro fasi: 1. individuazione dell'handicap; 2. diagnosi completa; 3. profilo dinamico-funzionale; 4. piano educativo individualizzato. 1. individuazione dell'handicap; 2. diagnosi funzionale; 3. profilo dinamico-funzionale; 4. piano educativo generale. 1. individuazione dell'handicap; 2. diagnosi funzionale; 3. profilo sanitario; 4. piano educativo individualizzato. 1. individuazione dell'handicap; 2. diagnosi funzionale; 3. profilo dinamico-funzionale; 4. piano educativo individualizzato. Per realizzare una scuola inclusiva occorrono prima di tutto: scuole adatte. Leggi adeguate. Mezzi finanziari. docenti inclusivi. possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità. La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti». Questa frase è contenuta: Legge 107 del 2015. Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009. Regolamento sull'Autonomia. Legge 104 del 1992. Indicare la disposizione che completa il quadro italiano per l'inclusione scolastica ampliando l'area delle problematiche prese in considerazione e rispondendo così alle necessità formative di tutti. In ogni gruppo classe ci sono alunni che presentano una pluralità di specificità proprie e una richiesta di attenzione speciale che risponde a una varietà di ragioni: non solo alunni con disabilità, ma anche alunni con alle spalle situazioni di svantaggio sociale e/o di deprivazione culturale, alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, alunni stranieri con difficoltà linguistiche e altro ancora: Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento Autonomia Scolastica). La legge 28 marzo, n. 53 (Riforma Moratti). La Legge 13 luglio 2015, n, 107 sulla Buona Scuola. La Direttiva del Ministero dell'Istruzione del 27 dicembre 2012, relativa ai Bisogni educativi speciali (BES). La Direttiva del Ministero dell'Istruzione relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) completa il quadro italiano per l'inclusione scolastica ampliando l'area delle problematiche prese in considerazione e rispondendo così alle necessità formative di tutti. La Direttiva è del: 2009. 2017. 2016. 2012. Gli strumenti operativi più significativi utilizzati dai docenti nel porre in essere l'azione pedagogico-didattica inclusiva sono: Il Piano Digitale. Il PEI (ovvero Piano Educativo Individualizzato) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Piano Strategico della Scuola. Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa). Si definiscono strumenti compensativi: tutti quegli strumenti che consentono all'alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo, permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi meno complessi. tutti quegli strumenti che consentono all'alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo, permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi più complessi. tutti quegli strumenti che consentono all'alunno di esasperare le carenze funzionali determinate dal disturbo, permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi più complessi. tutti quegli strumenti che nonconsentono all'alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo, permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi più complessi. Le misure dispensative evitano allo studente di cimentarsi in forme di attività destinate al sicuro fallimento, indipendentemente dall'impegno profuso dal soggetto e rappresentano «le strategie didattiche che l'insegnante può mettere in atto per rendere le richieste più idonee ed efficaci all'apprendimento dei propri alunni». Sono dunque: scelte didattico-pedagogiche operate dalle famiglie per promuovere il raggiungimento degli obiettivi formativi che contribuiscono a realizzare processi inclusivi. scelte didattico-pedagogiche operate dagli insegnanti per promuovere il raggiungimento degli obiettivi formativi che contribuiscono a realizzare processi inclusivi. scelte strategiche operate dagli insegnanti per promuovere il raggiungimento degli obiettivi formativi che contribuiscono a realizzare processi inclusivi. scelte didattico-pedagogiche operate dal MIUR per promuovere il raggiungimento degli obiettivi formativi che contribuiscono a realizzare processi inclusivi. Il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 attuativo della Legge 13 Luglio 2015 n.107, entrato in vigore il 31 maggio 2017 assegna un ruolo primario: al Comune. alla famiglia. alla provincia. alla regione. La materia dei procedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, ivi incluso il settore della scuola, è stata innovata nel: giugno 2017. giugno 2014. giugno 2016. giugno 2015. Il 13 aprile 2017 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 66 attuativo della Legge 13 Luglio 2015 n.107, entrato in vigore il 31 maggio 2017.Il suddetto Decreto reca le nuove norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. L'articolo 1 in particolare precisa principi e finalità dell'inclusione scolastica, chiarendo che: l'inclusione scolastica riguarda i bisogni educativi speciali e si realizza attraverso attività didattiche individualizzate e personalizzate che permettano a tutti gli studenti di sviluppare le proprie potenzialità. l'inclusione scolastica non riguarda soltanto la disabilità, ma abbraccia tutti i bisogni educativi speciali e si realizza attraverso attività didattiche individualizzate e personalizzate che permettano a tutti gli studenti di sviluppare le proprie potenzialità. l'inclusione scolastica non riguarda soltanto la disabilità, ma abbraccia tutti i bisogni educativi speciali e si realizza attraverso attività didattiche non individualizzate e personalizzate che permettano a tutti gli studenti di sviluppare le proprie potenzialità. l'inclusione scolastica riguarda soltanto la disabilità, ma abbraccia tutti i bisogni educativi speciali e si realizza attraverso attività didattiche individualizzate e personalizzate che permettano a tutti gli studenti di sviluppare le proprie potenzialità. L'assegnazione dei docenti per il sostegno compete: L'assegnazione dei docenti per il sostegno compete: alla Provincia. allo Stato. alla Regione. al Comune. La Destituzione consiste nella cessazione del rapporto d'impiego. La destituzione va irrogata: dal MIUR. dal Dirigente Scolastico. dall'Ufficio procedimenti disciplinari dell'USR. dal Dirigente Regionale. La Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a un mese: è di competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'U.S.R. per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, e per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D. Lgs.297/94). è di competenza del MIUR per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, e per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D. Lgs.297/94). è di competenza del Dirigente Scolastico per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, e per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D. Lgs.297/94). è di competenza del Dirigente Regionale. per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, e per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D. Lgs.297/94). La Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni: è di competenza dell'USR e riguarda atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio. è di competenza della Regione e riguarda atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio. è di competenza del Dirigente Scolastico e riguarda atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio. è di competenza del MIURe riguarda atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio. La Censura: di competenza dell'USR, si riferisce a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D. Lgs.297/94). di competenza del Dirigente Scolastico, si riferisce a mancanze gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D. Lgs.297/94). di competenza del MIUR, si riferisce a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D. Lgs.297/94). di competenza del Dirigente Scolastico, si riferisce a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D. Lgs.297/94). La Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a un mese è di competenza: Del MIUR. Del Dirigente della Regione. Dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'U.S.R. Del Dirigente Scolastico. L'Avvertimento scritto è di competenza del Dirigente Scolastico e riguarda: mancanze gravi. mancanze ripetute. mancanze gravissime. mancanze lievi. Il dirigente è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Le violazioni degli obblighi sopra descritti, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: 1) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00; 2) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; 3) licenziamento con preavviso; 4) licenziamento senza preavviso. 1) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00; 2) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; 3) licenziamento con preavviso; 4) licenziamento senza preavviso. 5) Utilizzazione in altri compiti. 1) sanzione pecuniaria da un minimo di € 500.00 a un massimo di € 1000,00; 2) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; 3) licenziamento con preavviso; 4) licenziamento senza preavviso. 1) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00; 2) sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione; 3) licenziamento con preavviso; 4) licenziamento senza preavviso. In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il Dirigente deve in particolare: assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione; nell'ambito della propria attività mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato; astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti; informare l'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;. assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione; nell'ambito della propria attività mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato; astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti; informare l'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione; nell'ambito della propria attività mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato; astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti; informare l'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore. assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione; nell'ambito della propria attività mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato; astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti; informare l'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati: In solido con il collegio dei Docenti. in via esclusiva. Unitamente al Docente Vicario. Unitamente al Consiglio d'Istituto. Secondo il legislatore, dunque, il trattamento dei dati personali è equiparato allo svolgimento: Di attività criminosa. Di attività pericolosa. Di attività diseducativa. Di attività incivile. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali sono contenute nel: decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con LEGGE 3 dicembre 2021 , n. 205. decreto-legge 8 ottobre 2020, n. 139 convertito con LEGGE 3 dicembre 2021 , n. 205. decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con LEGGE 3 dicembre 2022 , n. 205. decreto-legge 8 ottobre 2019, n. 139 convertito con LEGGE 3 dicembre 2021 , n. 205. Le scuole, quindi, sia pubbliche che private, hanno l'obbligo di informare (tramite apposita informativa) gli interessati: delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati della scuola, indicando i responsabili del trattamento. delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati del Ministero, indicando i responsabili del trattamento. delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, senza indicare i responsabili del trattamento. delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento. La lettera dell’art. 61 stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione " risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza ". la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo. la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è esclusa. la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di colpa grave. IL DOVERE DI VIGILANZA. l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa graqve , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità semplice a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa sul dolo , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) . la materia dei procedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, ivi incluso il settore della scuola è stata innovata profondamente: Con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017. Con la Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Riforma Moratti). Con la Legge 13 luglio 2015, n. 107. Con la Legge 8 novembre 2013, n. 128 (Legge Carrozza). Il responsabile della scrittura oresso cui presta il dipendente segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza: Entro cinque giorni. Immediatamente, e comunque entro dieci giorni. Entro 30 giorni. Entro 20 giorni. |




